Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
In Puglia l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale 22 maggio 1985, numero 34. L’imprenditore, per poter esercitare le attività agrituristiche, deve essere iscritto all’elenco degli operatori agrituristici per il Comune di competenza. Per farlo, deve presentare al Comune una domanda che includa la descrizione dettagliata delle attività che si intende svolgere nell’agriturismo e i requisiti che rendono possibile lo svolgimento di tali attività. L’iscrizione all’elenco è poi decisa da una Commissione regionale appositamente istituita. Se la richiesta viene accettata, il Presidente della Giunta regionale rilascia un certificato di operatore agrituristico attestante le attività consentite e i limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse.
Passando alle peculiarità relative alla regione Puglia, c’è da notare che dal punto di vista della regolamentazione, la Puglia non si allontana dalle direttive generali date dalla legge nazionale e, quindi, non presenta peculiarità da segnalare in merito all’apertura / gestione di un’attività agrituristica.
Documenti utili: