Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
La regione Abruzzo regola l’apertura e la gestione di attività agrituristiche attraverso la legge regionale 31 maggio 1994, n.32. A questa legge si affianca dal 2010 la legge regionale 5 del 18 febbraio 2010 atta a rivedere e a semplificare le procedure di inizio attività.
Prerequisito necessario per aprire un agriturismo è possedere un certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, certificato che viene rilasciato dalla Giunta regionale previa presentazione dell’apposita domanda in cui gli imprenditori agricoli devono:
- Documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale tramite costituzione di fascicolo aziendale presso la struttura competente (vedi D.P.R. 01/12/1999, n. 503 art. 9 e decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, Artt. 13 e 14);
- Indicare le attività che si intendono svolgere in agriturismo:
- Inoltrare domanda al Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura per il territorio;
- Allegare alla domanda: dichiarazione di possesso dei fabbricati e dei terreni aziendali, dichiarazione di rapporto di connessione delle attività agrituristiche con quelle agricole e prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica.
Una volta rilasciato il certificato, l’imprenditore sarà iscritto all’Elenco regionale degli imprenditori provvisti di certificato di abilitazione (Imprenditori agrituristici). Coloro che, inoltre, hanno già presentato dichiarazione di inizio attività, saranno iscritti all’Elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato dichiarazione di inizio attività (Operatori agrituristici).
Con il certificato in suo possesso, l’imprenditore potrà infine inoltrare dichiarazione di inizio attività al Comune competente, tale dichiarazione è da considerarsi accettata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione. La dichiarazione deve includere:
- Idoneità igienico-sanitaria per i locali adibiti a punto ristoro e/o laboratorio di trasformazione;
- Abitabilità delle strutture adibite ad alloggio;
Passando alle peculiarità relative alla regione Abruzzo, ecco le più significative:
Norme igienico-sanitarie: i locali e gli alloggi destinati all’utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni. In particolare:
- I servizi igienici devono essere compresi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet (con erogatore d’acqua a getto) e dovranno essere almeno uno per ogni 6 posti letto; i servizi igienici del locale ristorante devono essere minimo 2, possibilmente distinti per sesso. Se i posti a sedere sono meno di 25 i servizi possono essere ridotti a 1, se i posti sono meno di 20 si possono usare i servizi dell’abitazione;
- Nell’area adibita al campeggio i servizi igienici devono essere costituiti da almeno 3 gabinetti; 1 vuotatoio di facile accesso, situato preferibilmente all’esterno del servizi igienici e lontano dalle piazzole di soggiorno; 1 presa d’acqua potabile; in funzione dei posti disponibili: 2/3 docce chiuse; 2/3 lavabi; 1/2 lavelli; 1/2 lavatoi; 1 fontanella; infine 1 colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica;
- Per le norme igieniche dei locali adibiti al ristoro e alla preparazione dei pasti si rimanda all’articolo 5.2 dell’Allegato A – Criteri di attuazione della legge regionale.
Ospitalità: il limite massimo è di 10 stanze per complessivi 30 posti letto. Le aree dedicate al campeggio hanno un limite di 30 persone ospitate contemporaneamente, il numero può salire a 40 in caso l’agriturismo offra solo pernottamento in camper/campeggio.
Somministrazione di pasti e bevande: è possibile ospitare fino a 50 persone a volta. Il limite massimo dei giorni di apertura del ristorante è di 290. Nell’utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime: 60% produzione aziendale, 40% se trattasi di aziende site in territorio montano; 30% acquisto prodotti tipici regionali, esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati; 50% se trattasi di aziende in territorio montano 10% quota di acquisto residua per prodotti utilizzabili dall’azienda.
Attività sportive, culturali, ricreative: sono incluse equitazione, nolo di bici e canoe, organizzazione di itinerari artistici e naturalistici, pratica in strutture aziendali di tennis, bocce, calcetto, nuoto, l’organizzazione di corsi, mostre, eventi tesi alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura regionale, pesca sportiva e allestimento di musei. Ogni azienda può avere al massimo 2 strutture sportive fisse.
Vendita prodotti aziendali: è consentito ma bisogna indicarlo nella domanda di autorizzazione amministrativa. È possibile vendere solo prodotti della propria azienda agricola. Sono ammesse eccezioni nei casi in cui l’agriturismo sia parte di un Consorzio o abbia un contratto in conto deposito con un altro produttore agricolo.
Pubblicità: l’azienda agrituristica deve utilizzare obbligatoriamente targhe segnaletiche, tabelle identificative riportanti il marchio regionale agrituristico, unito alla denominazione aziendale, preceduta dal termine “Agriturismo o azienda agrituristica”. I nomi delle aziende si devono riferire alla tradizione rurale del territorio di riferimento o alle contrade o ai luoghi o a fatti storici locali.
Documenti utili:
- Legge Regionale 32 del 31 maggio 1994;
- Domanda per Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica
- Modulo Dichiarazione inizio attività;
- Modulo per il Consenso del Comune all’avvio dell’attività agrituristica
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