Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
La regione Basilicata regola l’apertura e la gestione di attività agrituristiche attraverso la legge regionale n.17 del 25 febbraio 2005 e attraverso il relativo regolamento attuativo. L’imprenditore agricolo che desideri aprire un agriturismo dovrà prima di tutto provvedere a iscrivere la propria azienda all’Elenco regionale degli operatori agrituristici, di pescaturismo e di ittoturismo. La domanda di iscrizione va presentata all’Ufficio regionale competente in materia del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia montana, corredata della seguente documentazione:
- Certificati o visure catastali aggiornate, rilasciate dall’UTE, dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda agricola;
- Pianta, prospetti e sezioni dei fabbricati, planimetria aziendale con indicazione dei fabbricati esistenti delle colture praticate, delle aree e degli impianti da destinare all’attività agrituristica, nonché documentazione fotografica;
- Relazione tecnica descrittiva dell’attività aziendale e delle attività connesse;
- Copia conforme all’originale dei titoli di possesso di tutti i terreni e dei fabbricati condotti: nel caso di proprietà, atto di proprietà; in caso di affitto, contratto di durata non inferiore ad anni dieci regolarmente registrato, come per legge, nonché dichiarazione del proprietario del fondo e degli immobili che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e lo svolgimento dell’attività agrituristica per almeno 10 anni;
- Statuto ed Atto costitutivo, in copia conforme all’originale ed elenco dei soci (per le società agricole);
- Autocertificazione relativa all’attribuzione della Partita Iva ed allo stato di famiglia;
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante l’insussistenza di procedure fallimentari;
- Certificato di iscrizione dell’ azienda agricola all’INPS;
- Piano aziendale (di cui sopra) da compilare online sul sito www.agricoltura.basilicata.it e da presentare sia in formato elettronico che cartaceo;
L’iscrizione è considerata effettuata entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta dalla struttura regionale competente, che fornisce all’imprenditore il certificato.
Una volta ottenuta l’iscrizione, è possibile procedere alla domanda di esercizio dell’attività agrituristica presso il Comune di competenza. Tale domanda deve includere:
- Certificato di iscrizione nell’apposita sezione dell’Elenco Regionale;
- Relazione tecnica, planimetria aziendale, nonché piante, prospetti e sezioni dei fabbricati e delle aree interessate all’attività agrituristica o di ittiturismo o di pescaturismo;
- Parere della competente azienda sanitaria locale sull’idoneità degli immobili e dei locali da adibire all’attività agrituristica, di pescaturismo e ittiturismo;
- Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all’esercizio dell’attività ricettiva delle persone che la esercitano;
- Certificato di formazione così come previsto dalle disposizioni approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 728 del 23/3/2005, concernenti i corsi di formazione e di aggiornamento in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria;
- Documentazione attestante la regolarità delle strutture fisse quali laghetti e maneggi, ove realizzate, nel caso di organizzazione di attività sportive;
- Tariffe da praticare, rapportate ai periodi di attività nell’anno solare.
Passando alle peculiarità relative alla regione Basilicata, ecco le più significative:
Rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola (o di pesca): come in ogni altra regione, anche in Basilicata per l’apertura di un agriturismo è previsto che si dimostri il rapporto di connessione di tale attività con l’attività principale condotta dall’azienda. Per far ciò l’imprenditore agricolo deve presentare un piano aziendale, che includa:
- l’ordinamento e le tecniche colturali praticate;
- la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, con l’indicazione della lorodestinazione ed utilizzazione;
- l’indicazione delle ore-lavoro annue, impegnate in azienda e dedicate all’attività agricola e agrituristica, secondo le tabelle di cui al presente regolamento;
- la descrizione dei servizi offerti o che si prevede di offrire nell’ambito dell’attività agrituristica, unitamente alla dimostrazione della capacità ricettiva massima praticabile relativa ai posti-letto, agli spazi di sosta, alla somministrazione di pasti e bevande ed alle altre attività connesse.
Norme igienico-sanitarie: Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Per una illustrazione dettagliata delle norme igenico-sanitarie si fa inoltre riferimento all’allegato A del regolamento di attuazione della legge regionale in materia di agriturismo.
Ospitalità: L’ospitalità in azienda agricola o ittica può essere autorizzata per un massimo di 30 posti letto, elevabili eccezionalmente a 40 per le aziende che hanno una attività agricola o di pesca superiore a 5.000 ore lavoro, e fino ad un massimo di 50 posti letto per le aziende con attività agricola o di pesca superiore a 10.000 ore lavoro. Per l’agricampeggio possono essere autorizzate 15 piazzole per un numero massimo di 60 persone.
Somministrazione di pasti e bevande: devono essere utilizzati prevalentemente prodotti dell’azienda agricola (75%). L’attività di somministrazione di pasti e bevande non può riguardare, comunque, un numero superiore di 100 persone per ciascun ciclo di pasto.
Classificazione degli agriturismi: Gli operatori autorizzati all’esercizio delle attività di agriturismo, pescaturismo ed ittiturismo devono esporre la targa identificativa di cui all’Allegato 6 o 6 bis del regolamento attuativo della legge regionale.
Documenti utili: