Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
In Campania l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale 6 novembre 2008, numero 15. L’imprenditore agrituristico, per poter esercitare l’attività, deve presentare al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica la dichiarazione di inizio attività, alla quale sono allegati:
- La relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull’azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell’attività agricola;
- Il possesso dell’attestato di formazione per addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n.46;
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;
- Il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda;
- Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;
- Il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;
- La documentazione attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;
- Le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare a uso agrituristico. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche;
- Gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare a uso agrituristico.
- La planimetria generale delle superfici aziendali con l’ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d’uso;
- Il parere favorevole dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all’attività.
L’attività agrituristica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d’inizio attività al Comune. Contestualmente all’inizio dell’attività l’imprenditore ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione.
Passando alle peculiarità relative alla regione Campania, ecco le più significative:
Costruzione di nuovi edifici: le nuove strutture per servizi igienico-sanitari, i nuovi volumi tecnici e gli adeguamenti per l’accesso ai soggetti non normodotati sono realizzate alle seguenti condizioni:
- L’impossibilità di utilizzare strutture esistenti per comprovati motivi strutturali, funzionali e di sicurezza;
- I nuovi volumi siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale;
- La tipicità degli elementi architettonici e dei materiali utilizzati rispetto all’edilizia rurale del luogo.
Gli impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati a condizione che siano funzionali al soggiorno temporaneo dell’ospite e siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.
Somministrazione pasti e bevande: se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti per i locali di abitazione. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di attuazione.
Ospitalità: in proposito la regione Campania impone una serie di disposizioni elencate agli articoli 9 a 10 del regolamento di attuazione.
CUSR: Il Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR) è un codice alfanumerico che contribuisce alla corretta identificazione del tuo agriturismo e a certificarne il regolare svolgimento dell'attività ricettiva extra-alberghiera. Tramite esso, inoltre, si comunica ufficialmente l’inizio dell’attività al Municipio di competenza.
Ti comunichiamo che queste informazioni non costituiscono un suggerimento legale. Per informazioni più dettagliate, ti invitiamo a contattare il tuo comune di residenza.
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