Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
In Emilia Romagna l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale 31 marzo 2009, numero 4. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l’abilitazione all’esercizio e apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola, nonché l’iscrizione all’elenco provinciale:
- L’abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti dall’articolo 9 della legge;
- La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell’azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.
Prima di fare domanda per l’apertura di un agriturismo è dunque necessario frequentare un corsi di formazione alla conclusione del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico previa verifica dell’apprendimento.
Una volta frequentato il corso e ottenuta l’abilitazione all’esercizio dalla Provincia, l’imprenditore dovrà presentare al Comune di riferimento dichiarazione di inizio attività. A tale dichiarazione dovrà allegare i seguenti documenti:
- descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all’attività;
- autoclassificazione dell’azienda;
- dichiarazione concernente l’iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici;
- dichiarazione relativa ai contenuti del certificato di connessione.
Passando alle peculiarità relative alla regione Emilia Romagna, ecco le più significative:
Ospitalità: numero massimo di dodici camere (con tre letti in media) e di otto piazzole adeguatamente attrezzate, elevabili a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete “Natura 2000” (come specificato nell’art. 5 della legge).
Somministrazione di pasti e bevande: non si possono superare i cinquanta pasti giornalieri, con due pasti aggiuntivi per ogni camera o piazzola presente nell’azienda agrituristica, per incentivare l’offerta di servizi di soggiorno.
Accesso a persone disabili: l’accessibilità delle strutture può essere assicurata con opere provvisionali rispondenti alla normativa tecnica in vigore e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici. Devono essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno e alla sala ristorazione e a un bagno quando è prevista l’attività di somministrazione di pasti e bevande.
Norme igienico-sanitarie: in proposito la regione è molto dettagliata, ed elenca le norme da rispettare sia nell’ospitalità sia nella somministrazione all’articolo 13.
Ospitalità rurale familiare: l’articolo 16 della legge regionale introduce questa nuova forma di ospitalità che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni dei Comuni montani, nelle aree svantaggiate,naturali e protette, nelle zone Sic (siti di interesse comunitario) e in zone di protezione speciale. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.
Club d’eccellenza: come da articolo 17 della legge regionale, la Regione riconosce e sostiene Club di aziende d’eccellenza che valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del Club. I Club devono inoltre definire i criteri qualitativi, adottare un marchio distintivo e un sistema di controllo interno che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.
Documenti utili: