Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
La regione del Friuli regola l’apertura e la gestione di attività agrituristiche attraverso la legge regionale 22 giugno 1996, n. 22. A questa legge si affiancano la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 che regolamenta la concessione di contributi a favore degli operatori agrituristici e il regolamento di esecuzione della legge regionale 4 novembre 1996.
Per avviare l’attività agrituristica è necessaria l’iscrizione all’Elenco degli operatori agrituristici, istituito presso l’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di ogni provincia. Per essere inclusi in questo elenco, è necessario presentare domanda e allegare:
- Descrizione dettagliata dell’azienda e delle attività che vi si intende svolgere;
- Attestazione di frequenza a corso di formazione (almeno 90 ore di formazione professionale) o attestazione di impegno alla frequenza del corso;
Una volta inoltrata la domanda di iscrizione all’Elenco, il Comune di competenza rilascerà l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività agrituristica. Perché tale autorizzazione venga rilasciata, gli imprenditori dovranno presentare domanda includendo:
- Attestato di iscrizione all’elenco di cui sopra;
- Descrizione delle attività per cui si chiede l’autorizzazione;
- Provvedimento rilasciato dall’azienda per i servizi sanitari (ASS), relativo all’idoneità dei locali da adibire all’attività agrituristica;
Il sindaco provvede sulle domande entro 60 giorni dalla ricezione.
Passando alle peculiarità relative alla regione Friuli, ecco le più significative:
Obblighi: i soggetti autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche devono:
- esporre al pubblico l’autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, l’autorizzazione sanitaria nonché il marchio agrituristico regionale;
- comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo i prezzi praticati, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284;
- rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione comunale;
- tenere un registro contenente le generalità degli alloggiati, con le date di arrivo e di partenza ed osservare le disposizioni di cui all’art. 109 del R.D. 773/1931;
- comunicare al sindaco ed alla competente ASS, entro 30 giorni dall’evento, la cessazione o sospensione dell’attività agrituristica.
Norme igienico-sanitarie: i locali da adibire ad alloggio agrituristico devono osservare i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione.
I servizi igienici devono essere completi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet munito di erogatore d’acqua a getto, e devono essere almeno uno ogni sei posti letto. Per quanto riguarda l’arredamento, devono essere disponibili per persona un letto e una seggiola mentre in ogni stanza dovrà esserci almeno un armadio, un tavolino e un cestino per rifiuti.
Per soggiorni all’aperto devono essere previsti per ogni piazzola o unità di sosta, sita sulla terra ferma, almeno 60 mq., compreso in essi lo spazio per l’automobile. Per una presenza fino a 15 persone, i servizi igienici devono essere costituiti da due gabinetti, due docce, 2 lavabi, 1 lavello, 1 lavatoio, 1 fontanella, 1 vuotatoio di facile accesso preferibilmente situato all’esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, 1 presa d’acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento.
Nel caso di attività di ristorazione, il numero dei servizi igienici composto da bagno ed antibagno dovrà essere proporzionato al numero di posti a sedere con un minimo di 1 servizio igienico previsto fino a 25 posti ed un minimo di 2 servizi igienici dei quali uno per i disabili,per un numero di posti superiore a 25.
Ospitalità: è possibile ospitare fino a 30 persone in massimo 15 stanze da letto. L’ospitalità in spazi aperti può raggiungere al massimo 20 piazzole / unità di sosta.
Somministrazione di pasti e bevande: nell’utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti in termini di valore annuo:
- 60% prodotti di produzione aziendale per le aziende site fino a 300 m/slm, ridotto al 40% per le aziende site ad una altitudine da 301 a 500 m/slm o i cui terreni siano prevalentemente siti nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, nei parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo o nella Provincia di Trieste, e ridotto al 25% per le aziende site ad una altitudine superiore ai 500 m/slm;
- 25% prodotti regionali acquistati presso altri produttori agricoli singoli od associati della Regione Friuli-Venezia Giulia o presso aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici della Regione per le aziende agrituristiche site fino a 300 m/slm, aumentato al 45% per le aziende site ad una altitudine da 301 a 500 m/slm o i cui terreni siano prevalentemente siti nella zona a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, nei parchi naturali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo o nella Provincia di Trieste, ed aumentato al 60% per le aziende site ad una altitudine superiore ai 500 m/slm;
- 15% prodotti acquistati liberamente sul mercato ed utilizzabili dall’azienda agrituristica.
Il limite massimo dei giorni di apertura per la sola attività di ristorazione è di 210 giorni. Per l’attività di ristorazione a base di piatti caldi o cucinati, è fissato il limite di capienza massimo di 80 posti a sedere. Detto limite può essere elevato fino ad un massimo di 140 posti a sedere qualora l’attività di ristorazione si svolga con carattere stagionale e non superi i centoventi giorni da utilizzarsi in forma continuativa.
Disabilità: le strutture agrituristiche adibite a ristoro devono essere accessibili a persone diversamente abili. Le strutture agrituristiche adibite ad ospitalità per soggiorno, devono prevedere che almeno il 5% dei posti letto sia accessibile a persone diversamente abili.
Malghe: per le cucine in malga non viene richiesta la superficie minima di dodici metri quadri. La somministrazione non può avere luogo nella cucina stessa. Per somministrazione di bevande e spuntini ricavati prevalentemente da prodotti aziendali si intende la somministrazione di polenta, formaggi e salumi, nonché di eventuali altri prodotti.
Per l’alloggio in malga valgono le norme per i rifugi escursionistici. Gli ospiti non possono fruire del servizio igienico riservato agli operatori della malga qualora vi si svolga anche l’attività di lavorazione del latte e/o quella di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Classificazione degli agriturismi: la classificazione è determinata con l’assegnazione da 1 a 5 margherite secondo criteri stabiliti all’art. 13 comma 3 del regolamento di esecuzione della legge regionale.