Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
In Liguria l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale 21 novembre 2007, numero 37. Prerequisito necessario per avviare un agriturismo è essere titolari di un’azienda agricola avviata. Occorre inoltre l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici, ottenibile presentando domanda al Servizio coordinamento ispettorati agrari del territorio di competenza. Infine bisogna chiedere autorizzazione al Comune in cui si intende avviare l’attività o presentare la DIA (dichiarazione inizio attività). La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica sull’azienda.
Passando alle peculiarità relative alla regione Liguria, ecco le più significative:
Ospitalità: i locali adibiti al pernottamento devono assicurare una superficie minima di metri quadrati 8 per le stanze ad un letto e di metri quadrati 11 per quelle a due letti, con incremento di metri quadrati 4 di superficie per ogni letto aggiuntivo (la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all’unità superiore), nonchè una altezza media minima di metri 2,50; può essere consentita la riduzione dell’altezza media minima purchè il volume disponibile non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto, 26 metri cubi per camera a due letti e per ogni letto aggiuntivo 10 metri cubi. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissato in metri quadrati ventiquattro.
Somministrazione di pasti e bevande: nel caso di somministrazione di pasti ad un numero massimo di dieci ospiti, per la loro preparazione è consentito l’uso della cucina domestica.
Piscine: le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che soggiornano nell’agriturismo. Per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell’assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell’impianto.
CITR: a partire dal primo marzo 2020, la regione Liguria richiede obbligatoriamente l'esposizione del Codice Identificativo Turistico Regionale (CITR), un codice alfanumerico che dev’essere pubblicato, a cura dei titolari delle strutture ricettive, nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione della propria offerta, come ad esempio Agriturismo.it. Questo codice contribuisce alla corretta identificazione del tuo agriturismo e a certificarne il regolare svolgimento dell'attività ricettiva extra-alberghiera. Tramite esso, inoltre, si comunica ufficialmente l’inizio dell’attività al Municipio di competenza, adempiendo così a tutti gli obblighi previsti. La mancata pubblicazione del codice CITR comporta, ai sensi dell'articolo 66 ter della legge regionale n.32 del 2014, l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
Ti comunichiamo che queste informazioni non costituiscono un suggerimento legale. Per informazioni più dettagliate e aggiornate, ti invitiamo a contattare il tuo comune di residenza. (13/02/2023)
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