Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
In Lombardia l’apertura e la gestione di un agriturismo sono regolate dalla legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 (Titolo X). A questa si associa il regolamento regionale di attuazione 4/2008, che dà agli operatori gli strumenti pratici per aprire l’attività agrituristica.
Per avviare l’attività è necessario innanzitutto essere in possesso di un Certificato di abilitazione, rilasciato dalla Provincia di riferimento solo e soltanto a coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di formazione e preparazione all’esercizio dell’attività agrituristica (art. 153 legge regionale 31/2008). I corsi sono organizzati da provincie, organizzazioni professionali, consorzi agrituristici, camere del commercio e altri enti riconosciuti dalla Regione Lombardia.
Caratteristiche del corso di formazione:
- Durata: 40 ore, organizzate anche in più moduli;
- Obbligo di frequenza: almeno il 75% delle ore previste;
- Esonero: possono essere esonerati da moduli specifici i frequentanti che siano in possesso di un titolo di studio nelle materie oggetto del modulo, fermo restando l’obbligo di frequenza;
- Materie: metodi e procedure per la preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con riferimento alla tradizione enogastronomica locale, norme regolamentari, fiscalità e contabilità dell’azienda agrituristica, attività agricola e sua multifunzionalità, territorio, ambiente, turismo e marketing territoriale.
Assieme al Certificato di abilitazione, l’agriturismo dovrà essere in possesso del Certificato di connessione dell’attività agrituristica con quella agricola. Questa certificazione è rilasciata dalla provincia nel cui territorio si svolge l’attività agricola previa presentazione di una richiesta che contenga (secondo l’articolo 5 del regolamento attuativo):
- Specificazione della tipologia e dei servizi offerti;
- Dimostrazione analitica che il volume di lavoro agricolo è prevalente rispetto a quello agrituristico;
- Specificazione della produzione agroalimentare che l’azienda può destinare all’attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione;
- Specificazione dei fabbricati a disposizione dell’azienda da destinare all’attività agrituristica, con identificazione catastale dei fabbricati, destinazione urbanistica e rappresentazione grafica;
- Breve relazione descrittiva dell’attività programmata.
Una volta in possesso del certificato di abilitazione (che permette l’iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici) e del certificato di connessione dell’attività agrituristica con quella agricola, sarà possibile presentare la Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) al comune di riferimento.
La DAA contiene la descrizione dettagliata delle attività proposte, con le indicazioni delle caratteristiche aziendali, dell’attività e delle aree adibite a uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell’attività e delle tariffe.
Alla DAA sono allegati:
- Il certificato di connessione dell’attività agrituristica con quella agricola;
- Il certificato di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici;
- L’avvio della procedura di registrazione ai sensi del regolamento CE n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all’igiene dei prodotti alimentari, e dell’articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2007, n.8 (Disposizione in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie);
- L’autocertificazione relativa ai requisiti soggettivi di cui all’articolo 6 comma 1 della legge nazionale 96/2006.
La DAA, previa verifica del comune entro 60 giorni dal suo ricevimento, consente l’avvio immediato dell’attività agrituristica.
A questo punto, bisogna segnalare che la Regione Lombardia distingue tra due differenti tipologie di agriturismi (regolamento attuativo, art. 3):
1. Agriturismi in forma familiare: ospitalità per un max di 10 persone all’interno dell’alloggio dell’imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali; ospitalità in spazi aperti e attrezzati per il camping per un max di 10 ospiti al giorno in roulotte, tende, camper; preparazione e somministrazione di pasti e bevande in fabbricati aziendali (compresa l’abitazione dell’imprenditore) per un max di 40 pasti al giorno;
2. Agriturismi in forma aziendale: alloggio in camere/unità abitative indipendenti e alloggio in spazi aperti attrezzati per un max di 60 ospiti al giorno; preparazione e somministrazione di pasti e bevande per un max di 160 pasti al giorno.
Per quanto riguarda la conduzione dell’agriturismo, segnaliamo le seguenti peculiarità relative alla Regione Lombardia:
Definizione: la Regione Lombardia include nelle attività agrituristiche – oltre a quelle previste dalla legge nazionale – anche le attività di ittoturismo; le attività agri-turistico-venatorie, purché la selvaggina sia utilizzata ai fini dell’allenamento e dell’addestramento dei cani da caccia e del prelievo venatorio previsto dalle normative vigenti e, per concludere, le attività mirate alla cura e alla salute del corpo, utilizzando prodotti fitoterapeutici di propria produzione (NB: per lo svolgimento di questa attività gli operatori devono essere in possesso di idonei attestati di qualifica).
Classificazione: il logo adottato per identificare il livello qualificativo degli agriturismi è il quadrifoglio; le strutture agrituristiche sono classificate con un numero da uno a tre quadrifogli. I parametri da utilizzare per definire la classificazione dell’azienda sono definiti con provvedimento della Giunta regionale con riferimento a specifiche indicate all’art. 4 del regolamento attuativo. Il marchio di riconoscimento dell’azienda e i corrispettivi quadrifogli devono essere apposti all’ingresso della struttura.
Pasti e bevande: è prevista la possibilità, per agriturismi associati in consorzi o cooperative, di utilizzare per la preparazione dei pasti prodotti dei soci, se prodotti nelle aziende associate. È obbligo di mettere a disposizione dei clienti informazioni riguardanti la provenienza dei prodotti offerti secondo le modalità specificate nell’art.10 comma 5 del regolamento attuativo. Il numero massimo dei pasti offerti stabilito dal certificato e dalla legge regionale può essere derogato per un massimo di 15 giorni o 15 eventi programmati, previa comunicazione al Comune di riferimento.
Per la preparazione di pasti e bevande semplici e di pronto consumo possono essere utilizzate la cucina dell’imprenditore e zone di cottura poste all’esterno dell’edificio.
Lavori edili/restauro: devono essere adibite ad attività agrituristiche strutture pre-esistenti. Gli immobili di particolare pregio storico e artistico sottoposti a vincolo di non modificabilità o gli immobili ubicati in montagna possono subire modifiche previa deroga comunale che garantisca le idonee condizioni igenico-sanitarie. Le strutture ricettive ad alloggio o unità abitative indipendenti devono possedere i requisiti previsti per gli alberghi. Le strutture ricettive con camere devono possedere i requisiti previsti per le camere d’albergo. In particolare:
- Se non sono previsti servizi igienici a uso esclusivo, deve essere previsto un bagno ogni 6 posti letto o frazione di sei superiore a due;
- Devono essere garantiti: pulizia dei locali e cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana, nonché la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- La dotazione minima delle camere è di: un letto, una sedia e un comodino per persona, un armadio e un cestino rifiuti;
- È possibile ospitare max 12 persone nella stessa stanza, rispettando i requisiti previsti per le case per ferie e con i limiti igienici previsti;
- I servizi sanitari e i servizi lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie mobili;
Per la tipologia di agriturismi in forma familiare i requisiti richiesti devono essere quelli relativi agli alloggi di civile abitazione.
Nell’agriturismo è possibile edificare nuove strutture dedicate all’adeguamento tecnico per la realizzazione di servizi igienici, dei volumi tecnici e di piccoli impianti sportivi polifunzionali ricreativi, a condizione che le stesse siano comprovate da motivate criticità strutturali e siano ben mitigate nel contesto rurale. Possono essere realizzati impianti sportivi se ben inseriti nel contesto rurale. Lo stesso vale per la costruzione di una piscina.
Accesso a persone diversamente abili:
- Negli agriturismi in forma familiare devono essere accessibili alle persone diversamente abili almeno una camera o un appartamento o una unità di soggiorno e un bagno;
- I locali destinati alla somministrazione dei pasti negli agriturismi in forma aziendale devono essere accessibili alle persone diversamente abili e devono essere dotate di almeno un servizio igienico accessibile.
Finanziamenti regionali: la Regione concede incentivi per interventi sugli immobili e per l’acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attività agrituristiche. Nello specifico la Misura 311 A finanzia gli investimenti sulle strutture aziendali e l’acquisto di attrezzature ai sensi della disciplina regionale sull’agriturismo. Possono fare domanda: imprese individuali, società agricole, società cooperative e imprese associate. Le imprese agricole possono associarsi per realizzare un investimento comune. La domanda di finanziamento, corredata dalla documentazione indicata nel bando, deve essere presentataalla Provinciasul cui territorio si attua l’investimento/progetto. La percentuale massima di sostegno è del 40% della spesa ammissibile, elevata al 45%per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane. Il massimale di contributo concedibile in regime “de minimis” è di 200.000 euro nel triennio.
Per maggiori informazioni: www.agricoltura.regione.lombardia.it.
Documenti utili:
- Legge regionale 31 del 5 dicembre 2008
- Regolamento regionale di attuazione 4/2008
- Decreto 5801 giugno 2009
- Programma formativo per l’attività agrituristica – foglio informativo
- Richiesta di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici
- Certificato attestante il rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica
- Dichiarazione di avvio attività (DAA)