Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
In Piemonte l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale 23 marzo 1995, numero 38. L’imprenditore agrituristico, per poter esercitare l’attività, deve richiedere e ottenere dal Comune in cui l’attività verrà attuata l’autorizzazione comunale, includendo alla domanda la seguente documentazione:
- Generalità del richiedente;
- Attività che si intendono svolgere;
- Caratteristiche e dimensioni dell’azienda agricola;
- Edifici e aree da adibire a uso agrituristico;
- Capacità ricettiva e servizi igienici;
- Servizi accessori offerti;
- Periodi d’esercizio e tariffe che si intende applicare;
- Iscrizione all’elenco degli abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica;
- Copia del libretto sanitario di ogni persona che esercita l’attività.
L’iscrizione all’elenco di cui al punto 8 è compito del Comune, che si occupa anche di accertare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione stessa. Una volta approvata l’iscrizione, il Comune si preoccupa di comunicarlo alla Provincia che, a sua volta, tiene un elenco aggiornato degli operatori agrituristici e, annualmente, lo trasmette alla Regione.
Passando alle peculiarità relative alla regione Piemonte, ecco le più significative:
Numero massimo ospiti: non superiori a 25. Per quanto riguarda la somministrazione di pasti, non si possono superare i sessanta coperti (limite che può essere superato solo in caso di scolaresche in visita all’azienda agrituristica). Per quanto riguarda il soggiorno in spazi aperti, non si può superare il massimo di tre tende o caravan. Il Comune può consentire, in alternativa ai posti letto, l’elevazione del numero di tende o caravan fino a un massimo di dieci, per non più di trenta persone, previa verifica che l’azienda agricola abbia un’estensione territoriale e caratteristiche adeguate.
Servizi: il prezzo delle camere deve includere l’offerta dei seguenti servizi minimi di ospitalità:
- Pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente almeno una volta a settimana;
- Cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
- Fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
Servizi igienico sanitari: la regione Piemonte obbliga a fornire almeno i seguenti: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti i servizi igienico sanitari e la fornitura d’acqua mediante le strutture ordinarie dell’azienda agricola.
Gruppi scolastici: negli alloggi agrituristici è consentito utilizzare camerate a più letti e sovrapporre a ciascun letto base un altro letto, per una ricettività massima di 25 posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere.
Malghe / rifugi: è consentito utilizzare camerate a più letti e sovrapporre a ciascun letto base un altro letto, per una ricettività massima di 25 posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere. Questa eccezione si applica a malghe, rifugi, baite e alpeggi siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico.
Documenti utili: