Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
La regione Sardegna regola l’apertura e la gestione di attività agrituristiche attraverso la legge regionale n. 18 del 23 giugno 1998. Gli imprenditori che intendano intraprendere l’attività agrituristica devono presentare al Comune di competenza apposita domanda di autorizzazione, a cui allegare i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge regionale;
- relazione sull’attività agrituristica che si intende svolgere (per dimostrare il rapporto di connessione e complementarietà tra attività agricola e attività agrituristica);
- tariffe che si intende applicare;
- copia del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla azienda USL al personale addetto alla preparazione ed alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
- parere della azienda USL relativo ai locali da adibire all’attività agrituristica;
- copia della concessione o autorizzazione edilizia, ove richiesta
Il sindaco decide sulla domanda entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, scaduto tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. Entro 30 giorni dalla data di accoglimento della domanda, il sindaco rilascia inoltre il certificato di operatore agrituristico, di cui una copia deve essere inviata dagli imprenditori agrituristici all’Assessorato regionale della agricoltura e riforma agropastorale assieme alla domanda di iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici.
L’iscrizione all’elenco è obbligatoria ed è condizione necessaria per l’avviamento dell’attività agrituristica.
Passando alle peculiarità relative alla regione Sardegna, ecco le più significative:
Norme igienico-sanitarie: i locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione.
Ospitalità: per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l’ospitalità presso l’abitazione dell’imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell’azienda agricola è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo per l’ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.
Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori.
Somministrazione di pasti e bevande: possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti in numero non superiore a 80 coperti per pasto.
Documenti utili: