Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
In Trentino Alto Adige l’apertura e la gestione di un agriturismo sono regolate da due leggi provinciali distinte: una legge provinciale per la provincia autonoma di Trento (Legge Provinciale 10 del 19 dicembre 2001) e una legge provinciale per la provincia autonoma di Bolzano (Legge Provinciale 7 del 19 settembre 2008). A queste si associano i corrispettivi regolamenti attuativi, che danno agli operatori gli strumenti pratici per aprire l’attività agrituristica.
Anche la Provincia di Trento prevede che, per esercitare l’attività agrituristica, l’imprenditore agricolo sia inserito nell’elenco provinciale degli idonei all’esercizio dell’attività. Per essere iscritti bisogna soddisfare i seguenti requisiti:
- Assicurare la connessione e la complementarietà dell’attività agrituristica con le attività agricole in relazione al rapporto tra ore di lavoro medie annue dedicate all’attività agricola e all’attività agrituristica. Il requisito della complementarietà si considera sussistente qualora la ricettività turistica sia inferiore o uguale a 10 ospiti.
- L’imprenditore deve inoltre rientrare in una delle seguenti categorie: iscritti all’archivio provinciale delle imprese agricole, società fra imprenditori agricoli costituite allo scopo di esercitare l’attività agrituristica, società fra allevatori per la gestione di pascoli e malghe, società cooperative agricole iscritte nel registro delle cooperative della provincia di Trento.
- Possesso di libretto sanitario.
- Possesso del requisito di adeguata capacità professionale (per somministrazione pasti e bevande e per fattoria didattica). Il possesso di questo requisito è verificato mediante presentazione di almeno uno dei seguenti titoli: diploma o attestato professionale del settore alberghiero; certificato di frequenza a corsi di formazione professionale; attestato di superamento dell’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sostenuto dinanzi alla Commissione costituita presso la Camera di commercio competente; attestato di frequenza al corso di formazione professionale all’esercizio dell’attività di fattoria didattica.
Il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di esercizio dell’attività agrituristica, provvede al rilascio (o al diniego) dell’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.
Nel caso in cui la capacità ricettiva sia inferiore a 10 ospiti o l’agriturismo effettui sola degustazione di prodotti, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica può essere sostituita da una denuncia di inizio attività.
Per quanto riguarda la conduzione dell’agriturismo, segnaliamo le seguenti peculiarità relative alla Provincia di Trento:
Definizione: sono definiti agriturismi per la provincia di Trento tutte le attività svolte con modalità orientate a ottenere non solo un risparmio di energia ma il miglioramento della qualità del vivere e dell’abitare. Tra le attività praticabili in agriturismo vi sono anche i tradizionali bagni d’erba. La somministrazione di alcolici e superalcolici, invece, è subordinata e vincolata al consumo di pasti.
Limiti alla capacità ricettiva:
- Ospitalità per soggiorno turistico: max 30 posti letto complessivi. Max 15 stanze e max 6 appartamenti. Questa forma di ospitalità può comprendere la prima colazione;
- Ospitalità in spazi aperti: max 7 piazzole per un totale di 28 persone. Il numero di ospiti può sommarsi a quello indicato alla lettera a;
- Somministrazione di pasti e bevande: max 60 posti tavola
Norme igenico-sanitarie: il regolamento attuativo prevede che l’azienda fornisca dei servizi minimi, tra cui: fornitura continuata di energia elettrica, acqua calda e riscaldamento; copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi; pulizia degli ambienti; cambio della biancheria secondo la necessità o comunque almeno una volta a settimana e in coincidenza con l’arrivo di nuovi ospiti.
Per quanto riguarda i servizi igienici, si prevede:
- Un servizio igienico per ogni camera da letto o, in alternativa, almeno un servizio igienico ogni sei persone alloggiate, collocato sullo stesso piano;
- Un servizio igienico fino a un numero massimo di 25 posti tavola ovvero 2 servizi igienici per un numero superire a 25 posti tavola;
- Il servizio igienico riservato al personale di cucina può corrispondere con quello dell’abitazione privata dell’operatore agrituristico.
Dotazioni bagni / camere / appartamenti / cucina: per quanto riguarda questo punto, la provincia di Trento è dettagliata, ed elenca le dotazioni minime obbligatorie per ogni camera, appartamento e bagno all’interno dell’attività agrituristica nell’allegato C al regolamento attuativo della legge provinciale. Per quanto riguarda le superfici utili minime, sono specificate agli articoli 10 (camere da letto), 11 (servizi igienici), 12 (appartamenti), 13 (locali di somministrazione pasti e bevande), 14 (cucina) e 15 (spazi aperti).
Malga: l’articolo 16 del regolamento è unicamente dedicato all’attività di agriturismo in malga. Secondo questo articolo la malga deve avere un servizio igienico ogni 15 persone e, nel caso somministri pasti per più di 20 persone al giorno, deve essere dotata di una cucina con superficie minima di 25 metri quadrati. Devono essere previsti inoltre 3,5 metri cubi d’aria per ogni posto letto in sottotetti con falda inclinata con altezza minima in radice non inferiore a 1 metro (per i rimanenti locali il volume d’aria per posto letto sale a 4 metri cubi e l’altezza dei locali non deve essere inferiore a 2,20 metri).
Orari di apertura: gli orari e i periodi di apertura sono scelti dal singolo operatore agricolo e dichiarati con la domanda di autorizzazione/denuncia di inizio attività. In linea di massima:
- Deve essere garantita l’apertura dell’agriturismo per almeno 3 mesi consecutivi all’anno;
- L’apertura dell’esercizio va articolata in non più di quattro periodi durante l’anno solare;
- Somministrazione di pasti e bevande: entro la fascia compresa tra le ore 11 e le ore 24. Devono essere garantite tre ore per pasto e l’intervallo di chiusura tra pranzo e cena deve essere di almeno due ore;
- Degustazione prodotti aziendali e fattoria didattica: entro la fascia compresa tra le ore 9 e le ore 24
- Deroghe: dal 22 dicembre al 7 gennaio è consentita l’apertura fino alle 2.30 e fino alle 5 la notte del 31 dicembre
Fattoria didattica: la provincia prevede una serie di requisiti per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica, tra cui:
- I visitatori devono essere accolti e accompagnati in azienda da almeno un tutor aziendale;
- Il rapporto tra numero di visitatori e tutore deve essere proporzionato e, salvo il caso di scolaresche accompagnate da docenti, non superiore a 30;
- L’azienda deve essere dotata di cassetta per il pronto soccorso;
Classificazione: le imprese agrituristiche sono classificate utilizzando da una a cinque margherite, sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori corrispondenti a ciascuno degli elementi contenuti nell’Allegato E Sezione 1 Tabelle 1 (Requisiti strutturali e di servizio), 2 (Contesto produttivo e naturalistico) e 3 (Contesto ricreativo). Per l’attribuzione delle margherite si applica la tabella di assegnazione prevista dall’Allegato E, sezione 2 del regolamento attuativo. La classificazione si ottiene tramite presentazione dell’autovalutazione al Comune di riferimento.
Documenti utili:
- Legge provinciale 10 del 19 dicembre 2001;
- Regolamento d’esecuzione;
- Pagina del sito della Provincia autonoma di Trento dedicata agli agriturismi.