Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
In Umbria l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale 28 del 1997 e dalle modifiche effettuate dalle leggi 31/98, 37/99 e 15/2010. L’operatore agricolo che voglia avviare un’attività agrituristica dovrà prima di tutto inoltrare richiesta di inserimento nell’Albo degli operatori agrituristici. L’iscrizione viene presentata alla Comunità Montana competente per il territorio, la quale verifica i requisiti dell’imprenditore, dell’azienda agricola e delle strutture.
Per fare domanda di iscrizione all’Albo degli operatori agrituristici l’imprenditore dovrà:
- Essere iscritto alla CCIAA;
- Possedere partita IVA;
- Essere in regola con gli adempimenti contributivi;
- Essere in possesso (proprietà, usufrutto, affitto, comodato) di un’azienda agricola con superficie minima aziendale pari a: 5 ettari seminativi, 10 ettari di pascoli/prati pascolo, 3 ettari di colture permanenti, 20 ettari di bosco, 2 ettari di ortofloricole da pieno campo, 0,5 ettari di colture protette. In caso di utilizzo misto delle superfici, la superficie minima è raggiunta quando la somma delle singole, espresse in percentuale rispetto ai limiti di cui sopra, raggiunge il valore di 100.
Una volta incluso nell’Albo, l’operatore può presentare al Comune di riferimento la dichiarazione di inizio attività agrituristiche (DIAA), corredata – anche per mezzo autocertificazioni – della documentazione relativa al possesso di requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia.
Si ricorda che l’attività agrituristica può essere esercitata esclusivamente su fabbricati esistenti al 4 settembre 1997.
Una volta presentata la DIAA, l’imprenditore agricolo può avviare l’attività agrituristica.
Per quanto riguarda la conduzione dell’agriturismo, segnaliamo le seguenti peculiarità relative alla Regione Umbria.
Definizione: sono considerati agriturismi anche le attività agrituristiche in forma associata e tramite i “centri servizi” in cui l’attività stessa si realizza tramite l’utilizzo di spazi e strutture messi a disposizione delle aziende associate o da soggetti pubblici.
Connessione e complementarietà con l’attività agricola: in merito, la Regione Umbria prevede il calcolo della prevalenza dell’attività agricola tramite apposite tabelle allegate alla legge regionale (art. 6).
Limiti alla capacità ricettiva: la capacità ricettiva massima è di 30 posti letto, anche per i centri servizi operati in associazione.
Strutture da utilizzare: è possibile utilizzare esclusivamente strutture esistenti al 4 settembre 1997, ovvero all’approvazione della legge regionale sulla disciplina delle attività agrituristiche. Nello specifico si possono utilizzare:
- I locali siti nell’abitazione dell’imprenditore ubicata nel fondo agricolo;
- Gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo e non più necessari alla conduzione agricola;
- Gli annessi in muratura non più necessari alla conduzione agricola;
- Se il fondo ne è sprovvisto, si possono utilizzare gli edifici adibiti ad abitazione dell’imprenditore agricolo purché situati in zone di prevalente interesse agrituristico (zone definite dall’articolo 5 della legge regionale) e i terreni ricadano nello stesso Comune del fondo o in quelli di un Comune limitrofo.
Restauro: è possibile, purché vengano rispettate le caratteristiche architettoniche degli edifici e utilizzati materiali analoghi agli originali, per mantenere l’aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre.
Locali e alloggi: devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Inoltre, all’interno degli alloggi devono essere assicurati i seguenti servizi:
- Cambio o fornitura della biancheria almeno 2 volte a settimana e comunque all’arrivo di nuovi ospiti;
- Pulizia delle camere almeno 2 volte a settimana. Se lasciata a cura del cliente, è necessaria la messa a disposizione dell’attrezzatura necessaria;
- Un bagno per ogni 4 posti letto non serviti da bagno privato;
- Prima colazione (non vincolata all’uso di prodotti aziendali);
- Una linea telefonica con apparecchio a uso comune;
- Una cassetta medica di pronto soccorso. Ogni appartamento deve avere la propria cassetta di pronto soccorso.
Accesso a persone disabili:
- Nelle strutture con max 10 posti letto: devono essere accessibili ai disabili i locali situati al piano terra delle strutture;
- Nelle strutture con più di 10 posti letto: si applicano le disposizioni previste dalla legge 13 del 9 gennaio 1983, dal D.M. 236 del 14 giugno 1989 e dalla legge 104 del 5 febbraio 1992.
Norme igienico-sanitarie:
- Se l’azienda somministra bevande e pasti solo a ospiti che vi alloggiano, le dotazioni strutturali necessarie possono essere le stesse previste per una cucina di civile abitazione, purché adeguate al numero degli ospiti alloggiati;
- Nella cucina così intesa si possono preparare pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture, prodotti apistici per un quantitativo settimanale max di 50kg per prodotto;
- Per quantitativi superiori e per altri prodotti è necessario realizzare uno specifico laboratorio per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti.
Classificazione: le imprese agrituristiche sono classificate utilizzando da una a cinque spighe. In merito, fornisce criteri dettagliati e requisiti da soddisfare per l’ottenimento delle spighe il DGR 1549 del 22 ottobre 2003. La domanda di classificazione va presentata al Comune di riferimento che si occupa di accertare la presenza dei requisiti auto dichiarati nella domanda di classificazione.
Albo per la tutela della qualità: la Regione Umbria ha istituito un albo a cui si possono iscrivere le aziende agrituristiche che vogliano ulteriormente certificare la qualità dei propri servizi. Le aziende interessate presentano domanda di iscrizione all’Albo alla Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. Alle aziende iscritte è rilasciato un contrassegno di qualità da esporre all’ingresso dell’azienda.
Finanziamenti: la Giunta regionale concede agli operatori agrituristici contributi in conto capitale o in conto interessi per l’esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche. All’interno della legge regionale, si occupa di questo punto l’articolo 18. L’implementazione e la riqualificazione delle strutture agrituristiche è finanziata con le risorse previste dalla Misura 3.1.1. Azione A, Tipologia 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. I finanziamenti vengono presentati attraverso bandi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. A seguito della pubblicazione le aziende interessate possono presentare domanda di utilizzo attraverso il portale SIAN.
Documenti utili:
- Legge regionale 28 del 14 agosto 1997;
- DGR 1549 del 22 ottobre 2003 che regolamente la classificazione degli agriturismi;
- Pagina del sito della Regione Umbria dedicata agli agriturismi.