Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
La regione Valle d’Aosta regola l’apertura e la gestione di attività agrituristiche attraverso la legge regionale n.29 del 4 dicembre 2006. Gli imprenditori agricoli che intendono avviare attività agrituristiche devono essere iscritti all’elenco regionale degli operatori agrituristici. Per farlo, devono possedere i seguenti prerequisiti:
- Esercitare l’attività agricola da almeno 3 anni;
- Aver partecipato al corso di qualificazione professionale e aver superato l’esame di idoneità (art. 7 legge regionale);
Le domande di iscrizione devono contenere:
- Descrizione dell’attività che si intende svolgere;
- Caratteristiche dell’azienda;
L’iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici è solo uno dei requisiti necessari per presentare domanda di avvio dell’attività agrituristica al Comune di competenza. L’imprenditore agrituristico dovrà infatti presentare anche il certificato che attesta la complementarietà tra l’attività agricola e quella agrituristica. A questo accertamento provvede l’autorità competente su richiesta dell’operatore agrituristico. Una volta ottenuto tale certificato, l’operatore agrituristico può presentare domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale.
Passando alle peculiarità relative alla regione Valle d’Aosta, ecco le più significative:
Norme igienico-sanitarie: il titolare dell’autorizzazione all’esercizio di attività agrituristica con produzione e somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali e l’attività di somministrazione in alpeggio, deve notificare lo svolgimento delle attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, nonché l’avvio dell’attività, l’ampliamento, la variazione della titolarità o dell’attività stessa, la chiusura e la cessazione – ai sensi del Reg. CE 852/2004 – al Comune competente per territorio, il quale provvederà a trasmettere la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta (di seguito indicata come A.S.L.). Le attività già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o di una registrazione ai sensi di una specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare un’ulteriore notifica. Per informazioni su come effettuare la registrazione sanitaria si veda l’allegato Disposizioni igienico-sanitarie in fondo alla pagina (art.1 comma 2).
I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture agrituristiche, ivi compresi eventuali locali necessari allo svolgimento di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi comunali e di igiene per i locali di abitazione.
L’allegato Disposizioni igienico-sanitarie stabilisce in dettaglio le norme igienico-sanitarie da rispettare per gli alloggi (art.4), per la somministrazione di pasti e bevande (art.6) e per la cucina (art.7).
Ospitalità: le strutture destinate all’esercizio delle attività agrituristiche devono essere in congrua correlazione con le dimensioni e l’organizzazione dell’azienda agricola e, in ogni caso, rapportate ad un’utenza non superiore a:
- 16 posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa qualora, congiuntamente alla predetta attività, sia svolta anche l’attività di ristorazione;
- 24 posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di mezza pensione o pensione completa;
- 16 posti letto, per la locazione di alloggi;
Somministrazione di pasti e bevande: sono previsti un massimo di 60 coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l’attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato fino a 80 coperti giornalieri, di cui al massimo 60 all’interno e gli altri in spazi aperti adeguatamente attrezzati, qualora l’attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centoventi giorni all’anno. Nei locali chiusi, il numero massimo di posti a sedere non può essere superiore a 60 unità.
Disabilità: nel caso di interventi di recupero di fabbricati già esistenti, al fine di garantire alle persone disabili l’accesso e la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, qualora non ostino impedimenti tecnici e l’investimento sia compatibile con l’attività svolta, devono risultare accessibili almeno:
- una camera doppia e un servizio igienico, nelle strutture destinate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale;
- un alloggio, nelle strutture destinate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale;
- i locali destinati alla somministrazione dei pasti e delle merende e alla degustazione dei prodotti aziendali;
- i locali destinati alle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale;
- i locali di uso comune;
- i percorsi di accesso alle strutture di cui al presente comma.
Nel caso di nuove costruzioni, le strutture destinate alle attività agrituristiche devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
Agriturismo in alpeggio: per la somministrazione di alimenti prodotti in alpeggio deve essere individuato un idoneo spazio di preparazione degli stessi, provvisto di piano di lavoro lavabile e disinfettabile. I prodotti devono essere protetti e conservati in modo idoneo. Per la preparazione può essere usata la cucina, utilizzata dal conduttore dell’alpeggio e dai suoi collaboratori. La somministrazione può avere luogo nella cucina stessa. Per eventuali altri locali di somministrazione non è richiesta la superficie minima pari a 1,5 mq per posto a sedere.
Gli ospiti non possono fruire del servizio igienico riservato agli operatori dell’alpeggio, qualora vi si svolga anche l’attività di lavorazione del latte e/o quella di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Per l’alloggio in alpeggio valgono le norme applicate ai rifugi escursionistici.
Classificazione: le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, riferiti alla dotazione strutturale dell’azienda, ai requisiti di professionalità dell’operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti. L’attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale, ed è condizione
per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.
Marchio di qualità: è istituito il marchio di qualità delle aziende agrituristiche, predisposto dalla struttura competente. Il marchio di qualità è assegnato, su richiesta delle aziende in possesso dei requisiti prescritti, con provvedimento del dirigente della struttura competente.