Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
In Veneto l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale 18 aprile 1997, numero 9 e dal regolamento di attuazione del 12 settembre 1997.
L’imprenditore agrituristico, per poter esercitare le attività previste all’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, deve richiedere e ottenere dal Comune in cui l’attività verrà attuata l’autorizzazione comunale, includendo nella domanda la seguente documentazione:
- documentazione comprovante l’assenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dall’articolo 5 della legge n. 59/1963 per il diniego dell’autorizzazione;
- copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciato a chi lavorerà nell’agriturismo;
- parere favorevole dell’autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all’attività;
- certificato di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici rilasciato dalla Commissione provinciale agrituristica competente per territorio;
- attestazione di frequenza ai corsi di formazione previsti dalla legge regionale.
Gli operatori devono inoltre presentare domanda di classificazione della propria azienda agrituristica alla Commissione agrituristica provinciale di competenza., la quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda medesima.
I corsi di formazione sono organizzati su base provinciale o interprovinciale da enti autorizzati che rilasciano apposita certificazione di iscrizione ai corsi necessaria per l’iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici.
Una volta effettuata domanda di autorizzazione, il Comune di competenza rilascia l’autorizzazione inviandone, contemporaneamente, copia alla Provincia.
Per quanto riguarda l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici, sarà necessario presentare un piano agrituristico aziendale che deve indicare:
- il numero delle giornate di attività di cui alla lettera c) comma 2 dell’articolo 2 che comunque non può superare le 160 annue in presenza di 80 posti a sedere, o le 210 annue in presenza di 60 posti a sedere;
- il numero dei posti letto con un massimo di 30;
- il numero delle persone ospitabili in spazi aperti con un massimo di 30.
Passando alle peculiarità relative alla regione Veneto, ecco le più significative:
Numero massimo ospiti: 30 nei locali aziendali e 30 per spazi aperti. In ogni caso il numero complessivo è determinato nel piano agrituristico aziendale.
Immobili destinati all’agriturismo: Le concessioni edilizie relative agli interventi sugli immobili di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, sono rilasciate a titolo gratuito per gli imprenditori agricoli a titolo principale, con l’obbligo dell’assunzione, da parte degli interessati, di convenzioni o atto unilaterale con i quali l’interessato si impegna, per un periodi di dieci anni, a non cedere la proprietà dell’immobile.
Norme igienico-sanitarie: deve essere garantito un servizio igienico ogni 6 posti letto. Ogni stanza deve essere dotata di un letto e di una seggiola per persona e di almeno un armadio, un tavolino e un cestino per rifiuti. Per quanto riguarda l’ospitalità in spazi aperti: per una presenza fino a 15 persone, i servizi igienici devono essere costituiti da due gabinetti, due docce, due lavabi, un lavello, un lavatoio, una fontanella, un vuotatoio di facile accesso, preferibilmente situato all’esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, una presa d’acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. Per una presenza fino a trenta persone i servizi igienici devono essere costituiti da almeno 3 gabinetti, 3 docce, 3 lavabi, 2 lavelli e 2 lavatoi, 1 fontanella, 1 vuotatoio di facile accesso preferibilmente situato all’esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, 1 presa d’acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. I lavabi devono essere dotati di almeno una presa per rasoio. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; deve essere inoltre assicurata l’illuminazione notturna.
Per quanto riguarda i locali di ristorazione, il numero dei servizi igienici, composto da bagno ed antibagno dovrà essere proporzionato al numero di posti a sedere con un minimo di 1 bagno ogni 25 posti, 2 bagni fino a 60 posti e 3 bagni oltre i 60 di cui uno per disabili.
Preparazione e somministrazione di pasti: su questo punto la regione Veneto è particolarmente scrupolosa, e impone che i locali adibiti a cucine-laboratori di preparazione devono avere i seguenti requisiti:
- una superficie minima di almeno dodici metri quadri e comunque rapportata al numero dei posti a
- sedere;
- pareti sino a due metri lavabili e disinfettabili; lisce ed in materiale resistente;
- pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile;
- soffitto che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere;
- finestre e porte protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori;
- lavello fornito di erogatore d’acqua a comando non manuale;
- distributore di sapone e asciugamani a perdere;
- contenitore per rifiuti con comando a pedale;
- cappa sovrastante il punto di cottura tale da poter convogliare all’esterno i fumi ed i vapori;
- tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi;
- lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti non più di 20 posti a sedere;
- frigorifero – anche di tipo non industriale – di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima.
Per gli spuntini e le bevande: è necessario ricavare, eventualmente nella stessa cucina familiare, un settore con piano di lavoro lavabile e disinfettabile delimitato da superfici ugualmente lavabili e disinfettabili. I locali adibiti al consumo dei pasti sono normalmente ricavati nella casa di abitazione od in annessi rustici.
Ospitalità agrituristica in malga: la regione Veneto stabilisce le norme relative a questa tipologia di ospitalità nell’articolo 20 del regolamento di attuazione.
Finanziamenti: la regione include diverse iniziative ammissibili a finanziamento, elencate in dettaglio nell’articolo 21 del regolamento di attuazione. Per ottenere tali finanziamenti, è necessario inoltrare domanda alla Provincia competente, includendo la documentazione elencata all’art. 22 del regolamento di attuazione.
Documenti utili: