Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
La regione Lazio regola l’apertura e la gestione di attività agrituristiche attraverso la legge regionale 14 del 2 novembre 2006. A questa legge si affianca il regolamento di attuazione 9 del 31 luglio 2007. Condizione necessaria per l’apertura di un agriturismo è l’iscrizione all’Elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, elenco istituito presso ogni provincia del territorio.
Per l’iscrizione l’imprenditore agricolo dovrà presentare alla Provincia di competenza una domanda che includa la seguente documentazione:
- Attestato iscrizione alla Camera di Commercio, sezione agricoltura;
- Attestato proprietà dell’azienda agricola;
- Relazione sottoscritta da un tecnico competente che elenchi le attività che si intende svolgere, la capacità ricettiva, il periodo di apertura, le ore di lavoro, le strutture e gli spazi adibiti ad agriturismo;
- La superficie dell’azienda, con identificazione catastale e planimetrica;
- La destinazione colturale dell’azienda, il carico di bestiame, il parco macchine aziendale, la descrizione degli immobili.
- Numero dei soggetti occupati in azienda.
Una volta iscritti all’elenco di cui sopra, sarà necessario presentare al Comune di competenza la Dichiarazione di inizio attività, alla quale includere:
- Relazione dettagliata delle attività proposte;
- Caratteristiche dell’azienda e aree che verranno adibite ad agriturismo;
- Capacità ricettiva, numero di collaboratori;
- Periodi di apertura / sospensione delle attività:
- Copia del libretto sanitario di ogni persona che lavorerà presso l’agriturismo;
- Autocertificazione sanitaria relativa all’idoneità degli immobili e dei locali;
L’attività si può avviare decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Passando alle peculiarità relative alla regione Lazio, ecco le più significative:
Obblighi amministrativi: registrare e comunicare l’arrivo degli ospiti alle autorità locali, esporre in luogo ben visibile le tariffe praticate.
Tariffe: devono essere comunicate entro il 31 ottobre di ogni anno
Norme igienico-sanitarie: quando il numero di posti a tavola non è superiore a 15 o quando sono organizzate solo degustazioni di prodotti aziendali è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti per locali ad uso abitativo. Negli agriturismi con massimo 15 posti letto è possibile autorizzare l’uso della cucina per gli ospiti.
Gli alloggi devono essere dotati di un bagno ogni 4 persone (per gli spazi aperti è richiesta la presenza di un servizio igienico ogni 6 persone). Per maggiori dettagli si vedano gli articoli 7-15 del regolamento di attuazione della legge regionale.
Ospitalità: il limite massimo è di 50 posti letto. Per il campeggio il limite è fissato a 12 piazzole per un massimo di 30 ospiti.
Somministrazione di pasti e bevande: è possibile offrire fino a 80 pasti giornalieri. Nell’utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime: 35% produzione aziendale, prodotti non regionali non superiori al 15%, per la restante parte si possono utilizzare prodotti di aziende locali/regionali.
Piscine: devono essere classificate come private a uso collettivo e riservate solo agli ospiti dell’agriturismo.
Classificazione degli agriturismi: il regolamento attuativo della regione Lazio distingue tra 6 tipologie di agriturismi:
- Agriturismo tradizionale (art. 20 del regolamento attuativo);
- Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica (art. 21 del regolamento attuativo);
- Agriturismo con caratterizzazione naturalistica (art. 22);
- Agriturismo con caratterizzazione culturale (art. 23);
- Agriturismo con caratterizzazione biologica (art. 24);
- Agriturismo con caratterizzazione ecologica (art. 25);
Per ciascuna tipologia è stato individuato anche un simbolo da utilizzare. Per ottenere la classificazione, l’imprenditore agricolo dovrà presentare domanda all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL).
Documenti utili: