Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
Nelle Marche l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale 3 aprile 2002, numero 3 e dal regolamento di attuazione del 13 maggio 2004. L’operatore agricolo che voglia avviare un’attività agrituristica deve:
- Fare domanda di iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici presentando, assieme alla domanda: documentazione che attesti la professione di imprenditore agricolo (certificati catastali, atti di compravendita, atti di donazione, atti di successione, titolo di usufrutto, contratti di affitto); relazione illustrativa che includa la storia dell’azienda agricola e la descrizione dei servizi che si prevede di offrire all’avvio dell’attività agrituristica, così come specificato all’articolo 11 del regolamento di attuazione;
- Ottenere dal Comune competente l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività. La domanda di autorizzazione va presentata includendo: relazione che attesti il rapporto di connessione e complementarità in base a quanto indicato dall’articolo 2 del regolamento; parere dell’azienda sanitaria regionale sull’idoneità degli immobili e dei locali da adibire all’attività agrituristica; certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all’esercizio dell’attività ricettiva delle persone che la esercitano; copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande; documentazione attestante la regolarità delle strutture fisse quali laghetti e maneggi, ove approntate, nel caso di organizzazione di attività sportive.
L’iscrizione nell’elenco è concessa qualora il termine fissato dal regolamento sia decorso in assenza di comunicazione all’interessato. L’autorizzazione comunale è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ha durata triennale. Il soggetto autorizzato deve dare inizio alle attività entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione.
Passando alle peculiarità relative alla regione Marche, ecco le più significative:
Prevalenza dell’attività agricola: la connessione e la complementarietà sono determinate attraverso l’uso di tabelle allegate al regolamento di attuazione della legge regionale. Per la verifica di tale connessione e complementarietà, l’operatore agrituristico è inoltre tenuto a presentare ogni 3 anni una relazione sull’attività agricola e agrituristica svolta dalla quale risultino:
- Ordinamento e tecniche colturali praticate,
- Eventuali modifiche agli indirizzi produttivi,
- Descrizione delle strutture edilizie del fondo, loro destinazione e utilizzo,
- Indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro dedicate all’attività agricola e a quella agrituristica,
- La descrizione dei servizi offerti
Limiti di attività: la capacità ricettiva non deve essere superiore a 35 posti letto (max 50 posti alle aziende in aree di montagna e svantaggiate nonché in aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela). Per la sosta in spazi aperti: max 12 piazzolle (elevabili a 20 nei casi di cui sopra. Per la somministrazione di pasti e bevande: max 60 posti a tavola (elevabili a 90 posti in caso di alimenti per non meno del 50% prodotti dall’azienda).
Locali per attività agrituristiche: possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali situati nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme di accatastamento. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali, così come individuati dagli strumenti urbanistici comunali e nell’abitazione privata dell’imprenditore agricolo.
Prodotti da portare in tavola / da vendere: almeno il 35% della materia prima utilizzata deve provenire dalla produzione aziendale (25% per aziende biologiche). I prodotti integrativi non possono superare il 20%. La parte rimanente deve provenire da aziende agricole singole o associate operanti nel territorio regionale. Il regolamento di attuazione della legge regionale specifica nei dettagli le norme relative a: macellazione di animali (art. 6), lavorazione di prodotti a base di carne (art. 7), lavorazione di prodotti a base di vegetali (art. 8), etichettatura dei prodotti (art. 9).
Norme igienico sanitarie: le aziende agricole che svolgono attività agrituristica nelle Marche devono osservare le norme igienico-sanitarie di cui all’allegato n. 3 del regolamento di attuazione.
Classificazione: gli agriturismi sono classificati in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero massimo di cinque simboli raffiguranti lo stemma della Regione come da modello riportato nell’allegato 10 al regolamento di attuazione; il numero dei simboli è rapportato al punteggio corrispondente ai singoli requisiti indicati all’allegato 10. L’attribuzione della classificazione è obbligatoria per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica.
Documenti utili: